Operatori di paesi terzi: supervisione da parte dell’EASA delle prestazioni di sicurezza dei vettori aerei stranieri

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Una veduta notturna dell’Europa dall’alto; le varie linee stabiliscono un percorso tra i diversi punti della mappaVi siete mai chiesti quali compagnie aeree esterne all’Unione europea (UE) sono autorizzate a volare verso gli aeroporti dell’UE? E quali standard devono rispettare per poter operare in Europa? Si tratta di un’altra delle attività dell’EASA e consiste nell’assicurare che le compagnie aeree che volano in Europa offrano un servizio sicuro ai cittadini europei. 

Le compagnie aeree dell’UE devono rispettare i più elevati standard di sicurezza stabiliti dai regolamenti di sicurezza dell’UE. Le compagnie aeree non appartenenti all’UE, autorizzate a operare voli verso l’Europa, al suo interno o in uscita, non possono essere tenute a conformarsi agli standard dell’Unione, ma devono dimostrare di essere conformi agli standard internazionali applicabili stabiliti dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). L’EASA effettua ispezioni in tutti gli Stati membri dell’UE e verifica anche la sicurezza dei vettori aerei non europei che desiderano operare in Europa per garantire che i loro voli siano sicuri per i passeggeri.

Queste compagnie aeree «straniere» sono definite dall’EASA «operatori di paesi terzi» e devono essere in possesso dell’autorizzazione di operatore di un paese terzo rilasciata dall’Agenzia per effettuare voli commerciali verso, all’interno o in uscita da uno qualsiasi degli Stati membri dell’EASA (i 27 paesi dell’Unione europea e i 4 Stati dell’EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Gli operatori di paesi terzi non necessitano di tale autorizzazione se si limitano a sorvolare queste zone senza intenzione di atterrare.

Tale autorizzazione rilasciata a livello centrale agevola gli operatori, in quanto non devono richiedere un’autorizzazione in ogni singolo Stato membro dell’EASA. Allo stesso tempo, garantisce standard di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri dell’Agenzia.

Informazioni utili    
Vi sono alcuni territori dell’UE in cui un operatore di un paese terzo può volare senza essere titolare di un’autorizzazione di operatore di un paese terzo. In tal caso, l’autorizzazione rimane di competenza dell’autorità locale o dell’autorità aeronautica nazionale di uno Stato membro dell’UE. Questo è il caso dei territori in cui i regolamenti dell’UE non si applicano conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

Territori dell’UE in cui è necessaria l’autorizzazione di operatore di un paese terzo dell’EASA: Isole Åland, Azzorre, Madera, Isole Canarie, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Mayotte.  

Territori dell’UE in cui non è necessaria l’autorizzazione di operatore di un paese terzo dell’EASA: Groenlandia e Isole Fær Øer, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Barthélemy, Sint Eustatius, Sint Maarten (parte dell’isola che fa parte del Regno dei Paesi Bassi). 
 

Alcuni voli sono esentati dall’autorizzazione di operatore di un paese terzo

I seguenti tipi di voli all’interno e all’esterno degli Stati membri dell’EASA possono essere effettuati, previa notifica all’EASA, senza essere in possesso dell’autorizzazione di operatore di un paese terzo:

  • voli effettuati nell’interesse pubblico, per rispondere a una necessità urgente, come le missioni umanitarie e le operazioni di soccorso in caso di calamità; e
  • i voli di ambulanza aerea effettuati per spostare pazienti malati o feriti tra strutture sanitarie o fornire assistenza medica al paziente.

 

In che modo l’EASA garantisce che questi operatori di paesi terzi siano sicuri?

Un aereo in volo nel cielo visto dal basso.L’EASA adotta un approccio basato sul rischio per le valutazioni degli operatori di paesi terzi, che si fonda sull’analisi costante di dati attendibili sulla sicurezza. Il livello di valutazione applicato dipende da diversi fattori. 
Quando l’EASA ha un elevato livello di fiducia nelle prestazioni di sicurezza di un operatore straniero, supportato da un volume sostanziale di dati di sicurezza attendibili per l’operatore e lo Stato di certificazione, è necessaria solo una valutazione limitata. 

Tuttavia, quando la fiducia dell’EASA nelle prestazioni di sicurezza di un operatore straniero è inferiore oppure viene messo a disposizione, dall’operatore o dallo Stato in cui l’operatore è certificato, soltanto un volume ridotto di dati attendibili, allora è richiesta una valutazione molto più globale. 

Quando è necessaria una valutazione più approfondita, l’operatore deve presentare documenti, fascicoli e registri supplementari. Ove necessario, l’EASA invita gli operatori a riunioni tecniche presso la sede centrale dell’EASA a Colonia o effettua valutazioni in loco nella sede centrale dell’operatore.

Una volta completata con successo la valutazione, l’EASA convalida il certificato di operatore aereo straniero rilasciando l’autorizzazione di operatore di un paese terzo accompagnata da «specifiche tecniche», che definiscono l’ambito delle operazioni che l’operatore è autorizzato a svolgere in base alla sua autorizzazione di operatore di un paese terzo.

Tutti i titolari di autorizzazioni di operatori di paesi terzi sono soggetti a un monitoraggio costante delle loro prestazioni in materia di sicurezza, che comprende revisioni periodiche effettuate dall’EASA a intervalli regolari compresi tra 12 e 48 mesi. L’intervallo di revisione è basato sul rischio ed è fortemente influenzato dall’esposizione dell’operatore ai cittadini dell’UE in termini di volume di traffico e dimensioni degli aeromobili.  

In presenza di significativi riscontri di non conformità alle norme internazionali o qualora vi siano prove verificabili del fatto che l’autorità competente di un operatore non è in grado di effettuare una sorveglianza adeguata, l’EASA può decidere di limitare, sospendere o revocare l’autorizzazione dell’operatore di un paese terzo. In assenza di un’autorizzazione valida, gli Stati membri dell’UE non possono concedere un permesso di ingresso agli operatori stranieri.

L’elenco dei titolari di operatori di paesi terzi è aggiornato quotidianamente.

 

Ispezioni di rampa e operatori di paesi terzi

Aeromobile parcheggiato in un aeroporto. Ritratto a figura intera di membri dell’equipaggio aereo. Aeromobili passeggeri e carrelli con bagaglio sullo sfondo.Gli operatori di paesi terzi sono soggetti a ispezioni di rampa nell’ambito del programma europeo di ispezioni di rampa, comunemente denominate ispezioni SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft, valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri). Oltre agli Stati membri dell’EASA, altri 20 Stati di tutti i continenti partecipano al programma europeo di ispezioni di rampa.

Il termine rampa (sinonimo di piattaforma o piazzale presso l’aeroporto) fa riferimento al fatto che tali ispezioni vengono effettuate sulla rampa immediatamente dopo l’arrivo e/o subito prima della partenza di un aeromobile. L’ispezione può verificare le licenze dei piloti, le procedure e i manuali presenti in cabina di pilotaggio, il rispetto di tali procedure da parte dell’equipaggio di volo e di cabina, le attrezzature di sicurezza nella cabina di pilotaggio e nella cabina passeggeri, il carico trasportato e le condizioni tecniche dell’aeromobile. 

L’EASA è responsabile del coordinamento del programma europeo di ispezioni di rampa, inoltre ispeziona gli Stati partecipanti per garantire che il programma sia attuato conformemente agli standard. Le ispezioni di rampa sono condotte da ispettori di rampa autorizzati delle autorità aeronautiche nazionali negli Stati partecipanti.

In caso di non conformità significativa ai requisiti di sicurezza, l’operatore e l’autorità aeronautica competente (Stato dell’operatore o Stato di registrazione) vengono contattati affinché adottino le misure correttive necessarie. In casi rari, gli ispettori di rampa sono autorizzati a trattenere a terra un aeromobile, ad esempio qualora sia necessario eseguire una riparazione immediata nell’interesse della sicurezza del volo. Tutti i dati contenuti nelle relazioni sono condivisi e centralizzati presso una banca dati istituita e gestita dall’EASA.

I risultati del programma SAFA costituiscono un parametro importante per il monitoraggio basato sul rischio degli operatori di paesi terzi e i risultati sono regolarmente condivisi con la Commissione europea quale contributo al comitato per la sicurezza aerea.

Ulteriori informazioni relative alle ispezioni di rampa sono disponibili su EASA Pro (solo in inglese).

 

L’«elenco per la sicurezza aerea» dell’UE

Saprete forse che ad alcune compagnie aeree è vietato operare in Europa: in altri termini, sono state inserite nell’elenco per la sicurezza aerea dell’UE. L’elenco per la sicurezza aerea dell’UE non rientra nelle responsabilità dell’EASA, ma è di competenza della Commissione europea (DG Mobilità e trasporti).Forme di aeromobili multicolori.

L’elenco per la sicurezza aerea dell’UE è un elenco di vettori aerei commerciali (passeggeri e merci) che non soddisfano gli standard di sicurezza internazionali o che sono certificati in Stati in cui sono carenti gli standard di certificazione e/o le prestazioni di supervisione da parte delle autorità competenti. Ai vettori che figurano nell’elenco per la sicurezza aerea dell’UE è vietato operare verso l’UE, all’interno e all’esterno dell’Unione, compreso il sorvolo. Anche i vettori che non operano verso l’UE possono essere inseriti in questo elenco, al fine di proteggere le persone che viaggiano al di fuori dell’UE dai problemi di sicurezza esistenti.

Per sviluppare questo elenco per la sicurezza, la Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea dell’UE, che comprende esperti di sicurezza aerea di tutti gli Stati membri dell’UE. Il comitato è presieduto dalla Commissione europea e tutti gli Stati membri dell’Unione e l’EASA sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni che possono essere pertinenti per l’aggiornamento dell’elenco per la sicurezza aerea dell’UE. I risultati del processo di autorizzazione dell’EASA per i paesi terzi e i risultati delle ispezioni di rampa sono elementi importanti ai fini dell’elenco per la sicurezza aerea dell’UE.

Consulta l’elenco completo: Elenco per la sicurezza aerea dell’UE — Commissione europea

 

Il processo di autorizzazione degli operatori di paesi terzi e l’elenco per la sicurezza aerea dell’UE

L’EASA e la Commissione europea mantengono un dialogo costante per garantire che il meccanismo dell’elenco per la sicurezza aerea dell’UE e il processo di autorizzazione degli operatori di paesi terzi siano coerenti e allineati in ogni momento. Qualora opportuno, l’EASA e la Commissione europea svolgono missioni congiunte per valutare la conformità alle norme di sicurezza applicabili e l’efficacia della sorveglianza esercitata dalle autorità.

L’EASA può adottare misure di esecuzione forzata nei confronti dei titolari di autorizzazioni di operatori di paesi terzi indipendentemente dall’elenco per la sicurezza aerea dell’UE. L’Agenzia non può tuttavia rilasciare l’autorizzazione di operatore di un paese terzo a un operatore che è attualmente inserito nell’elenco per la sicurezza aerea dell’UE.

 

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